Onorevoli Colleghi! - L'attenzione alle conseguenze sulla salute umana causate dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici è relativamente recente e solo a partire dal 2001, con l'entrata in vigore della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nel nostro ordinamento giuridico sono state introdotte norme di tutela contro i rischi causati dall'elettrosmog. Si è trattato di una delle prime leggi nel panorama giuridico mondiale sulla protezione della salute e dell'ambiente dalle esposizioni residenziale e lavorativa ai campi elettromagnetici avente ad oggetto tutte le frequenze possibili. La legge n. 36 del 2001 è fondata sui princìpi di precauzione e di minimizzazione già adottati nella normativa sulla protezione dalle radiazioni ionizzanti (nucleare) in considerazione, da un lato, della numerosità dei soggetti che risultano esposti alle emissioni degli impianti di radiofrequenza o di bassa frequenza (elettrodotti) installati, in particolare, in aree urbane e, dall'altro, della mancanza di un limite «ad effetto soglia» al di sotto del quale escludere la possibilità di danni sanitari. Tali princìpi, parzialmente già presenti nel nostro sistema normativo - tra cui il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro - traggono origine dall'ordinamento giuridico comunitario, che, all'articolo 174 del Trattato istitutivo della Comunità europea, ne ha

 

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fatto uno dei punti di riferimento per quanto riguarda la tutela della salute delle persone.
      Appare evidente l'esigenza - alla luce dell'esperienza maturata con l'applicazione della citata legge quadro n. 36 del 2001 in materia di elettrosmog e della necessità di coordinarne gli effetti con le modifiche intervenute nel quadro normativo di riferimento, a cominciare dalle leggi ambientali, in gran parte riunite nel cosiddetto «codice dell'ambiente», di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché delle leggi in materia di urbanistica e di governo del territorio, profondamente innovate con il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 - di un adeguamento della legge quadro, soprattutto per quanto concerne la ripartizione delle competenze tra gli enti locali e la parte relativa al regime sanzionatorio, così come prevede la presente proposta di legge. Da ultimo va sottolineata l'introduzione, prevista sempre dalla proposta di legge, del principio di specialità, attraverso il quale si vuole attribuire a una norma di garanzia e di tutela della salute un valore prioritario.
 

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